Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dall’Ardea in seguito alla sfida con il San Marzano, finita con la vittoria dei blaugrana per una reta a zero con gol di Altobello.
La dirigenza del club laziale aveva deciso di sollevare dubbi su alcune decisioni assunte dal direttore di gara evidenziando un, presunto, errore tecnico.
L’organo federale oltre a confermare il risultato maturato sul campo di Palma Campania ha deliberato di addebitare sul conto della U.S. 1913 N.F. ARDEA CALCIO la tassa di reclamo e di condannare “la N.F. ARDEA CALCIO al pagamento delle spese in favore della SAN MARZANO CALCIO, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.”