Stangata sulla società grigiorossa all’indomani della rinuncia alla gara con il Trapani in Coppa Italia.
Il giudice sportivo verificati gli atti ha comminato la sconfitta a tavolino per 3-0 e una sanzione pecuniaria di ottomila euro.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. – U.S. ANGRI 1927
Il Giudice Sportivo,
– rilevato dagli Atti Ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco, in assenza di
qualsiasi comunicazione e giustificazione, della società US Angri 1927 entro il tempo regolamentare di attesa;
– visti gli artt. 10 del CGS e 53 NOIF;
PQM
delibera di comminare la società US Angri 1927 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché
l’ammenda di 8000 per rinuncia.